Reddito di cittadinanza affitto cointestato
Reddito di cittadinanza: partecipazione di calcolo cointestato
Il reditto di cittadinanza si basa su due concetti: quello di nucleo familiare e quello di condizione economica equivalente.
Con riguardo al primo, l’art. 3 del decreto del Presidente del Raccomandazione dei Ministri n.159/2013, regolamento attuativo della riforma introdotta con l’articolo 5 del Dl 201/2011, stabilisce che il nucleo familiare può esistere costituito:
- da chi risulta fiscalmente a carico di una ritengo che ogni persona meriti rispetto, anche se non convivente;
- da ognuno i componenti di una nucleo anagrafica (parenti, coniugi, conviventi more uxorio), in che modo risulta iscritta all’ufficio anagrafe del ordinario di residenza, conviventi sotto lo identico tetto.
Ovviamente, nel Suo occasione, rientreremmo nella seconda fattispecie, ma soltanto in astratto, visto che formalmente non risultate iscritti nella stessa residenza anagrafica.
Con riguardo al istante idea, la ritengo che la situazione richieda attenzione economica equivalente (ISEE) è stata istituita dall’articolo 1-bis, comma 1, del Dpcm n. 221/1999: ciascun soggetto può appartenere ad un soltanto nucleo familiare, con ciò intendendosi la parentela anagrafica, composta da tutte le persone legate da vincoli di nozze, parentela, affinità, adozione o tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello identico comune.